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SPORTELLI UNICI PER L'IMMIGRAZIONE
Circolare ministero dell'interno del 30/05/05. Indicazioni circa la prima fase operativa di detti organismi, competenze, procedure per l'assunzione dei lavoratori stranieri e per i ricongiungimenti familiari.
Con riferimento alle Direttive dei Ministri dell'Interno e del Lavoro e delle Politiche Sociali, emanate ai sensi dell'art. 24 del D.P.R. n. 334/2004, in data 13 maggio 2005, e alla circolare congiunta in pari data, riguardante gli Sportelli Unici per l'Immigrazione, si indica la prima fase operativa di detti servizi.
I procedimenti di competenza dello Sportello Unico riguardano sia l'assunzione di lavoratrici/lavoratori straniere/i, sia il ricongiungimento familiare dei/delle cittadini/e straniere/i.
Si rimanda direttamente per le informazioni inerenti l'assunzione di lavoratori/lavoratrici stranieri/e e richiesta nulla osta al ricongiungimento familiare, allo Sportello Unico - Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Torino - piazza Castello 205.
Lo Sportello Unico è aperto al pubblico per ritiro modulistica e informazioni il martedì ed il giovedì dalle 9.30 alle 12.30.
Per quanto concerne le pratiche inerenti la richiesta del nulla osta al ricongiungimento familiare si rammenta quindi che il riferimento non è più la Questura di Torino di corso Verona n. 4, (* vedi nota) bensì lo Sportello Unico presso la Prefettura di Torino - piazza Castello 205, cui dovranno essere spedite le richieste a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno.
La richiesta verrà inviata, da parte dello Sportello Unico, alla Questura, la quale effettuerà gli accertamenti di competenza e comunicherà direttamente allo Sportello Unico il proprio parere inerente il rilascio del nulla osta al ricongiungimento.
Una volta che sia stato acquisito il parere favorevole della Questura, lo Sportello Unico rilascia il nulla osta al ricongiungimento familiare e richiede alla Agenzia delle Entrate l'attribuzione del codice fiscale provvisorio o la verifica dell'esistenza dello stesso. La/il cittadina/o straniera/o verrà convocata presso lo Sportello (per telefono, e-mail o posta ordinaria) per la consegna del nulla osta o del motivato provvedimento di diniego. Lo Sportello Unico trasmetterà il nulla osta via fax alla Rappresentanza diplomatica o consolare italiana competente. Quest'ultima verificherà la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge e rilascerà il visto di ingresso al familiare della/del cittadina/o straniera/o della/del richiedente, comunicandone via fax o via e-mail allo Sportello Unico. All'atto del rilascio del visto di ingresso, il/la cittadino/a straniera/o verrà informato in merito all'obbligo di presentarsi allo Sportello entro otto giorni dall'ingresso in Italia.
La medesima procedura è prevista per la richiesta di nulla osta visto familiare al seguito, per i casi previsti dall'art. 29, comma 4, del T.U. sull'Immigrazione ( ingresso sul territorio nazionale dei familiari a seguito dei/delle cittadini stranieri/e titolari di carta di soggiorno o di visto per contratto lavoro subordinato di durata non inferiore ad un anno, lavoro autonomo, studio o motivi religiosi, a patto che sussistano i requisiti richiesti per il ricongiungimento familiare).
* (Nota bene) Per quanto concerne le richieste inerenti i nulla osta per ricongiungimento familiare presentate prima del 25 febbraio 2005 il riferimento rimane la Questura di corso Verona 4. Per ciò che concerne invece tutte le istanze di nulla osta per ricongiungimento familiare presentate dopo quella data, ovvero il 25 febbraio 2005, il riferimento è lo Sportello Unico della Prefettura.
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