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Chiedere il contratto di soggiorno per lavoro subordinato.


(Art. 5-bis del T.U n. 286/98., come modificato dalla legge n° 189/2002 e dall' Art. 12 comma 2-bis del D.P.R. n° 334/04)

Che cosa è il contratto di soggiorno

Il "contratto di soggiorno per lavoro subordinato", introdotto dalla legge "Bossi Fini" (L. 189/2002), deve essere stipulato tra il datore di lavoro ed il dipendente straniero non comunitario, sia in occasione dell'instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro, sia per coloro che avevano instaurato il rapporto di lavoro prima dell'entrata in vigore del regolamento di attuazione della legge "Bossi Fini" (25 febbraio 2005).
La sottoscrizione del contratto di soggiorno è condizione obbligatoria per il rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno.

Il datore di lavoro che sottoscrive il contratto di soggiorno ha i seguenti obblighi:

  • comunicare qualsiasi variazione concernente il rapporto di lavoro;

  • garantire che il lavoratore abiti in un alloggio idoneo (secondo i parametri previsti dalla Legge per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica).

    1) Nel caso di richiesta di assunzione di un cittadino ancora residente all'estero, il datore di lavoro deve fornire     un alloggio al lavoratore. Al momento dell'ingresso in Italia del lavoratore, dovrà essere esibita allo Sportello     Unico la documentazione comprovante la reale esistenza dell'alloggio.

    2) Nel caso di lavoratore già regolarmente soggiornante, il datore di lavoro deve dichiarare nel contratto di     soggiorno l'esistenza dell'alloggio al momento della sottoscrizione, indicandone l'esatta ubicazione e la     tipologia (affitto, comodato, proprietà).

    Per entrambi i casi, l'idoneità dell'alloggio deve essere certificata dall'Ufficio Tecnico del Comune (per Torino il certificato è rilasciato dall'Ufficio Stranieri del Comune di Torino) oppure dall'Ufficio di Igiene Pubblica dell'A.S.L.

  • Impegnarsi al pagamento delle spese di viaggio per l'eventuale rientro/rimpatrio del lavoratore straniero nel Paese di provenienza.

Come si stipula il Contratto di Soggiorno

Il datore di lavoro e il lavoratore compilano e sottoscrivono l'apposito modulo. Il datore lo spedisce, allegando copia del proprio documento di identità, a mezzo raccomandata postale A.R. allo Sportello Unico - Piazza Castello, 199 - Torino - il quale provvede a restituire la ricevuta di ritorno timbrata dallo sportello stesso.
La ricevuta di ritorno della suddetta raccomandata (insieme alla copia del Contratto di Soggiorno spedito) dovrà essere presentata dal lavoratore straniero, al momento della richiesta di rinnovo del proprio permesso di soggiorno, alla Questura - Uff. Immigrazione.

Come reperire l'apposita modulistica ed eventuali informazioni

Si possono richiedere presso i seguenti Uffici:

Sportello Unico - Piazza Castello, 199 - Torino
è aperto al pubblico martedì e giovedì dalle ore 9,30 alle ore 12, 30;
sono attivi più numeri di telefono 011/5589590 - 5589635-553-575

Ufficio Stranieri e Nomadi del Comune di Torino - Via Cottolengo, 26;
è aperto al pubblico lunedì e mercoledì dalle ore 14,00 alle ore 17,30
telefono 011/ 4429411-12


 

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