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La conversione della patente di guida rilasciata da paesi extra U.E.


Deve avvenire entro un anno dalla data di acquisizione della residenza in Italia del/della titolare.
Dopo tale periodo, infatti, il/la titolare non è più abilitato/a alla conduzione di veicoli sul territorio italiano.

La conversione è possibile solo per i seguenti Stati, con cui l'Italia ha stipulato un accordo di reciprocità (dati aggiornati ad aprile 2005):

  • Conversione permessa a tutti i cittadini
    Algeria, Argentina, Austria, Belgio, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Filippine, Finlandia, Francia, Germania, Giappone, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Islanda, Lettonia, Libano, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Malta, Marocco, Moldova, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Principato di Monaco, Repubblica Ceca, Repubblica di Corea (Corea del Sud), Repubblica Slovacca, Romania, San Marino, Slovenia, Spagna, Sri Lanka, Svezia, Svizzera, Taiwan, Tunisia, Turchia, Ungheria.

  • Conversione permessa solo ad alcune categorie di cittadini
    Canada (personale diplomatico e consolare), Cile (personale diplomatico e loro familiari), Stati Uniti (personale diplomatico e loro familiari), Zambia (cittadini in missione governativa e loro familiari).

La conversione consiste nel rilascio di una nuova patente italiana corrispondente a quella estera.

La richiesta di conversione si presenta presso l'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile (per la Provincia di Torino l'Ufficio è in via Bertani 41 - 10137 Torino - Tel. 011/3012100)

Sono necessari i seguenti documenti:

  • Domanda di conversione della patente, compilata sul modello TT 2112 (in distribuzione presso l'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile)
  • Attestazione del versamento di € 29,24 sul c/c 4028
  • Attestazione del versamento di € 7,80 sul c/c 9001
  • Patente estera in originale (in visione)
  • Traduzione in bollo della patente estera, autenticata dalla rappresentanza in Italia dello Stato che ha rilasciato la patente stessa e convalidata dalla Prefettura.
  • Certificato medico in bollo (e relativa fotocopia), con fotografia effettuata in data non anteriore a 6 mesi, rilasciato da un medico legale dell' ASL di residenza o da uno dei seguenti medici: Medico responsabile dei servizi di base del distretto sanitario - Ispettore Medico dell'Ente delle Ferrovie dello Stato - Medico Militare in Servizio permanente Effettivo - Medico del ruolo professionale della Polizia di Stato - Ispettore Medico del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Medico del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco
  • 2 fotografie recenti formato tessera, su fondo bianco e a capo scoperto, identiche a quella sul certificato medico
  • Permesso di soggiorno o carta di soggiorno in corso di validità (in visione)

A decorrere dal 3/4/2006, in seguito all'emanazione di una Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, i/le cittadini/e non comunitari/e il cui permesso di soggiorno sia scaduto e che siano in possesso della ricevuta di rinnovo, non potranno ritirare la nuova patente italiana, finchè non avranno il permesso di soggiorno valido.

La richiesta di conversione della patente può essere presentata anche da una persona diversa dal diretto interessato, munita di delega in carta semplice e fotocopia di un documento di identità dell'interessato.

Il riconoscimento di validità della patente rilasciata da Stati dell'Unione Europea

Consiste nel rilascio di un tagliando da applicare sulla patente estera.

I titolari di patente rilasciata da Stati dell'Unione Europea possono guidare sul territorio italiano senza obbligo di conversione dopo un anno dall'acquisizione della residenza in Italia, ma è consigliabile che richiedano il riconoscimento di validità della loro patente estera sia per facilitare le procedure di rinnovo che per ottenerne un duplicato.

La richiesta di riconoscimento si presenta presso l'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile (per la Provincia di Torino l'Ufficio è in via Bertani 41 - 10137 Torino - tel. 011/3012100)

Sono necessari i seguenti documenti:

  • Domanda di riconoscimento di validità, compilata sul modello TT 746 (in distribuzione presso l'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile)
  • Autocertificazione di residenza anagrafica in Italia in carta semplice
  • Attestazione del versamento di € 14,62 sul c/c 4028
  • Attestazione del versamento di € 7,80 sul c/c 9001
  • Patente estera in originale (in visione)
  • Permesso di soggiorno o carta di soggiorno in corso di validità (in visione)
    (per i cittadini extracomunitari in possesso di patenti rilasciate da stati dell'Unione Europea)

Se, secondo la normativa italiana, la patente estera è scaduta:

  • Certificato medico in bollo (e relativa fotocopia), con fotografia effettuata in data non anteriore a 6 mesi, rilasciato da un medico legale dell' ASL di residenza o da uno dei seguenti medici: Medico responsabile dei servizi di base del distretto sanitario - Ispettore Medico dell'Ente delle Ferrovie dello Stato - Medico Militare in Servizio permanente Effettivo - Medico del ruolo professionale della Polizia di Stato - Ispettore Medico del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Medico del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco

La richiesta di riconoscimento di validità della patente può essere presentata anche da una persona diversa dal diretto interessato, munita di delega in carta semplice e fotocopia di un documento di identità dell'interessato.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito Internet
www.motorizzazionetorino.it


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